La trascrizione dell'assegnazione
La trascrizione assegnazione casa
La casa coniugale è il luogo in cui il marito e la moglie hanno inteso strutturare la propria vita familiare.
Nell’ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio giudiziali, il Giudice valuta se la coppia abbia avuto figli che siano – al momento della pronuncia – minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Questo è necessario, al fine di pronunciare l’eventuale assegnazione della casa in favore del genitore che terrà prevalentemente con sé la prole.
La particolare natura e importanza del provvedimento di assegnazione, permette di opporne gli effetti a tutti coloro che vantino diritti sulla casa.
In che senso?
Beh, ad es. verso coloro che l’abbiano successivamente acquistata o perché risultino creditori del coniuge non assegnatario.
Nel caso in cui il provvedimento non sia stato trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, secondo la Corte di Cassazione gli effetti sarebbero comunque opponibili per nove anni.
Questo avviene a patto che permangano figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Al contrario, la trascrizione del provvedimento permette l’opposizione ai terzi fino a quando i figli saranno minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Quindi trascrivere immediatamente il provvedimento subito dopo la sua pronuncia sia particolarmente conveniente per il genitore a cui la casa è affidata.
Per la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare bisogna rivolgersi alla Conservatoria dei registri immobiliari (competente per territorio) con la copia autentica del provvedimento, la nota di trascrizione e la quietanza di avvenuto pagamento del relativo F23.
Questa attività può essere richiesta all’Avvocato Divorzista o a un Notaio.
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