Patrocinio
a spese dello Stato
Il Gratuito Patrocinio
nei procedimenti di famiglia e della persona
Con il Patrocinio a spese dello Stato, il nostro Studio opera garantendo il diritto costituzionale di difesa in favore dei meno abbienti e delle persone in difficoltà economica.
Il limite di legge per accedere al beneficio è il possesso di un reddito annuo imponibile – risultate dall’ultima dichiarazione – non superiore a 12.838,01 Euro; si tiene conto del solo reddito personale del richiedente se sono oggetto della causa i diritti della personalità o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari.
Con il Gratuito Patrocinio sarà possibile, quindi, difendersi o procedere – consensualmente e giudizialmente– a separazione, divorzio, regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio, amministrazione di sostegno, interdizione, ecc.
All’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato è necessario allegare i seguenti documenti:
- Stato di famiglia
- Certificato di matrimonio (per separazione o divorzio)
- Copia autentica del provvedimento di separazione (per divorzio)
- Copia autentica del provvedimento di divorzio (se già divorziati)
- Copia della carta d’identità dell’istante
- Copia dei codici fiscali dei componenti il nucleo familiare
- Documentazione reddituale degli ultimi due anni (CUD, 730, ecc)
- Attestazione stato di disoccupazione del centro per l’impiego
- Autocertificazione reddituale
- Copia dei documenti della causa in cui si intende intervenire o che si vuole intentare
- Precedenti ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
Chiamaci per avere maggiori informazioni e per ricevere il nostro supporto nella valutazione, compilazione e presentazione della domanda di beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.