L'amministrazione di sostengno

L’amministrazione di sostegno

L’Amministrazione di sostegno è attualmente la principale e maggiormente diffusa misura di tutela dei soggetti deboli di maggiore età.

Introdotta nel 2004, la sua finalità è quella di garantire la piena protezione dei soggetti non pienamente capaci, comportando la minore limitazione possibile della loro capacità d’agire.

La sua caratteristica principale è l’elasticità, ovvero la possibilità per il Giudice di determinare di volta in volta l’ampiezza delle competenze dell’Amministratore di sostegno, il cui apporto sarà quindi proporzionato alle effettive necessità della persona da assistere.

Destinatari della misura di protezione sono i soggetti che abbiano una menomazione fisica o psichica anche temporanea (risultando così impossibilitati a provvedere ai propri interessi) e che necessitino di compiere atti giuridicamente vincolanti.

Chi può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno?

I legittimati a richiedere la nomina di un amministratore di sostegno sono:

  • Il beneficiario;
  • Il coniuge, la persona stabilmente convivente o l’unito civilmente;
  • I parenti entro il quarto grado;
  • Gli affini entro il secondo grado;
  • Il tutore o il curatore del beneficiario;
  • Il pubblico ministero.

Chi può essere designato come amministratore di sostegno?

L’individuazione dell’amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo all’interesse del beneficiario.

Proprio per tali ragioni, nella scelta del soggetto che è chiamato a ricoprire questo importante ruolo deve preferibilmente darsi priorità ai familiari del beneficiario.

Soltanto in via residuale, il giudice può nominare – per ragioni di mera opportunità – altra persona idonea, tra cui un Avvocato iscritto negli appositi elenchi del Tribunale.

Con la nomina di un amministratore di sostegno, il beneficiario diventa incapace?

No, l’unica conseguenza sarà che il beneficiario perderà la capacità di agire per gli atti determinati dal Giudice e per cui sia richiesta la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Infatti, il beneficiario “può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.

Quali sono i poteri dell’amministratore di sostegno?

Nell’esercizio del suo importante incarico, l’amministratore di sostegno è chiamato ad operare rispettando i bisogni dell’amministrato.

Salvo diverse previsioni nel provvedimento di nomina del Giudice, l’amministratore di sostegno deve:

  • Rispettare i bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
  • Informare il beneficiario degli atti da compiere nel suo interesse;
  • In caso di mancato accordo con il beneficiario nel compimento di determinati atti, informare il Giudice Tutelare;
  • Espletare l’incarico per 10 anni, eccetto se l’amministratore sia il coniuge o la persona stabilmente convivente, l’ascendente o il discendente del beneficiario.

In generale, salvo diversa previsione del Giudice Tutelare, l’amministratore di sostegno potrà agire per il compimento dei seguenti atti:

  • ordinaria amministrazione, agendo in nome e per conto del beneficiario anche senza specifica autorizzazione del Giudice;
  • straordinaria amministrazione, con preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.

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