Assegno di mantenimento del coniuge

Il mantenimento della moglie

Nell’ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio viene frequentemente previsto in capo al marito o alla moglie economicamente più “ricchi” l’onere di corrispondere mensilmente una somma per il mantenimento dell’altro coniuge.

È bene precisare che con il divorzio, l’eventuale assegno di mantenimento previsto in sede di separazione può essere sostituito – confermato, modificato o revocato – dall’assegno divorzile.

Primo presupposto per il riconoscimento di un assegno di mantenimento nell’ambito del procedimento di separazione è l’assenza di addebito della separazione in capo al coniuge richiedente l’elargizione in suo favore.

Infatti, se la causa del fallimento coniugale è imputato a uno dei due coniugi, il responsabile non potrà vedersi riconosciuto alcun assegno di mantenimento.

Come si calcola l’ammontare dell’assegno di mantenimento del coniuge?

Per quanto riguarda il quantum riconoscere a titolo di mantenimento al coniuge bisogna compiere una differenziazione.

Nella separazione consensuale, la determinazione del quantum è rimessa alla trattativa tra le Parti.

Nella separazione giudiziale, invece, è il Giudice a individuare l’entità dell’assegno.

Le recenti pronunce dei Tribunali italiani hanno ritenuto che il coniuge richiedente debba essere meritevole di ricevere l’apporto dall’’altro coniuge.

Questo avviene dimostrando che un eventuale mancanza di impiego lavorativo non sia ad esso imputabile.

È bene, infine, chiarire che la misura dell’assegno non possa più essere determinata esclusivamente sulla base del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Infatti, devono essere considerati anche altri parametri, quali – a titolo d’esempio – la durata del matrimonio, l’età del coniuge, i potenziali redditi, ecc.

Cosa succede se non si paga l’assegno di mantenimento del coniuge?

Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento del coniuge può sicuramente comportare delle conseguenze importanti.

Infatti, l’omesso pagamento può costituire sia un illecito civile sia un comportamento penalmente rilevante.

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