La pensione di reversibilità per il coniuge superstite

Uno degli aspetti economici che si devono considerare nella più adeguata strategia difensiva da adottare nell’ambito di una separazione o di un divorzio sicuramente riguarda la possibilità per il coniuge separato/divorziato di percepire la pensione di reversibilità.

Ma cos’è la pensione di reversibilità?

La risposta è molto semplice: si ritiene il trattamento pensionistico che l’ordinamento italiano riconosce a determinati familiari (ivi compreso il civilmente unito) in caso di morte di un ex lavoratore pensionato.

La pensione di reversibilità si percepisce mensilmente dall’INPS – in modo automatico – con decorrenza dal mese successivo a quello di morte del parente.

Sono divorziato: ho diritto alla pensione di reversibilità del mio ex deceduto?

Dipende.

I requisiti necessari al godimento della reversibilità da parte dell’ex coniuge superstite sono determinati dall’art. 9, comma 2, L. 898/1970.

In particolare, la legge stabilisce che l’ex coniuge abbia diritto di percepire la reversibilità quando:

  • sia titolare di un assegno divorzile periodico (non è sufficiente l’assegno una tantum);
  • non abbia contratto nuove nozze, né abbia costituito una nuova unione civile;
  • il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Sono separata: ho diritto alla reversibilità di mio marito?

La questione è evoluta nel corso del tempo.

Secondo le principali sentenze attuali e sulla base di quello che è l’orientamento dell’INPS, si prevede che la pensione di reversibilità spetti esclusivamente al coniuge che percepisca un assegno di mantenimento (e, quindi, a quello a cui non sia stata addebitata la separazione).

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