L'interdizione e l'inabilitazione

Interdizione e inabilitazione

L’ordinamento prevede diverse misure a tutela dei soggetti maggiorenni che si trovino in una situazione di fragilità: l’amministrazione di sostegno, l’inabilitazione e l’interdizione.

La prima è certamente quella che trova maggiore diffusione; ne abbiamo parlato nel seguente articolo (“L’amministratore di sostegno”).

Nei casi più gravi, ove l’elasticità dell’amministrazione di sostegno non è sufficiente, intervengono inabilitazione e interdizione.

L’inabilitazione – misura tra le due meno gravosa – è la forma di tutela prevista per gli infermi di mente.

Si sceglie quando la cui condizione non sia così grave da giustificare una pronuncia di interdizione.

All’esito del relativo procedimento il Giudice può nominare in supporto alla persona un Tutore.

Oltre alla condizione di infermità mentale, l’inabilitazione si prevede in caso di prodigalità, abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti di gravità tali da comportare un grave pregiudizio economico.

Nei casi di estrema gravità non potrà che farsi ricorso all’interdizione.

Quest’ultima è quella forma di protezione prevista per coloro che siano affetti da un’abituale infermità di mente tale da essere del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. 

All’esito del procedimento di interdizione, ove ne ricorrano i presupposti, il Giudice nomina un Tutore.

L’interdizione non potrà che essere un’“extrema ratio”.

Quindi, sarà da adottarsi soltanto quando nessuna delle altre forme di tutela possano essere considerate idonee a proteggere la persona.

Questo perché l’interdizione non è altro che una misura molto invasiva, la quale comporta la perdita della capacità di agire in ogni settore per il soggetto interdetto.

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