L'addebito della separazione

                                                                                                            Addebito della separazione

Le vicende di separazione maggiormente complesse spesso sfociano in procedimenti giudiziali di separazione proprio per trattare l’addebito della separazione.

ATTENZIONE: la pronuncia di addebito può avvenire soltanto nell’ambito della procedura di separazione giudiziale e non anche nei procedimenti di divorzio.

 

Cosa si intende con addebito della separazione?

L’addebito della separazione è la pronuncia con cui il Giudice attribuisce la responsabilità del cd. fallimento matrimoniale al coniuge che abbia violato i doveri nascenti dal matrimonio.

L’addebito ha una funzione sanzionatoria e, pertanto, può essere pronunciata anche nei confronti di entrambi i coniugi (cd. Doppio addebito).

 

Cosa succede a seguito di una pronuncia di addebito della separazione?

Sulla base di quanto sancito dall’art. 156 c.c. si prevede che l’addebito della separazione precluda il riconoscimento di un assegno di mantenimento al coniuge a cui sia (appunto) addebitata la separazione.

Inoltre, in forza dell’art. 548 c.c., si ritiene che il coniuge a cui sia addebitata la separazione perda i diritti successori verso il coniuge separato.

Tuttavia, un’eccezione parziale è prevista dall’art. 433 c.c., per cui si prevede che il coniuge a cui sia addebitata la separazione mantenga il diritto a ottenere un assegno vitalizio se, all’apertura della successione, quest’ultimo percepiva gli alimenti dal defunto coniuge.

 

Quali possono essere le ragioni di addebito della separazione?

In forza dell’art. 151, c. 1, c.c. si richiede come presupposto per la pronuncia di separazione personale dei coniugi una crisi coniugale che:

  1. renda intollerabile la prosecuzione della convivenza;
  2. rechi pregiudizio all’eduzione dei figli.

I motivi di addebito, invece, possono essere diversi e, per di più, non devono necessariamente concorrere tra loro.

Il caso maggiormente emblematico per cui può essere richiesto l’addebito della separazione è sicuramente il tradimento.

È bene però evidenziare che – per essere motivo di addebito – il tradimento deve essere la causa della fine del matrimonio, senza invece rilevare il tradimento compiuto dopo la rottura dei coniugi.

Altro motivo di notevole ricorrenza è l’abbandono del tetto coniugale: questa tipologia di condotta stride in modo evidente con la natura coniugale, non permettendo nel concreto la convivenza che invece deve caratterizzare un matrimonio.

Anche in questo caso, l’abbandono del tetto coniugale deve essere la causa – e non la conseguenza – della fine del matrimonio, altrimenti è irrilevante: ad esempio, non può essere motivo di addebito l’allontanamento dalla casa coniugale a seguito di una condotta dell’altro coniuge di gravità tale da non permettere la prosecuzione della convivenza.

Ci sono poi dei casi maggiormente gravi per cui l’addebito può essere richiesto.

In particolare, è causa di addebito il comportamento che sia contrario agli obblighi di assistenza morale e materiale.

Vi rientrano, quindi, tutte quelle condotte finalizzate a svilire la persona dell’altro coniuge, violenze fisiche e psicologiche, minacce, ingiurie, prevaricazioni, mancato supporto, ecc.

L’accertata violenza domestica – in forza della sua particolare rilevanza e gravità – esonera persino il Giudice a compiere una comparazione tra condotte delle Parti, trattandosi di atti tali da potere essere comparati soltanto con altri atti di violenza (Cass. n. 31901/2018).

Alcuni Tribunali sono soliti ritenere sufficiente, ai fini dell’addebito della separazione, anche un solo episodio violento.

 

Quali sono i presupposti per ottenere l’addebito della separazione?

L’addebito della separazione può essere pronunciato dal Giudice quando una delle Parti ne faccia richiesta.

Non solo.

Per ottenere una pronuncia di addebito è necessario rinvenire la violazione dei doveri coniugali quale esatta causa della fine del rapporto di coniugio.

Deve quindi esserci un nesso di causalità tra l’evento lamentato e il fallimento matrimoniale.

Infine, per ottenere una pronuncia di accoglimento della propria pretesa, è onere della parte fornire al Giudice le prove, le quali potranno essere sia documentali che testimoniali.

 

La separazione è stata addebitata al mio coniuge: posso ottenere dei soldi?

I fatti per cui viene pronunciato l’addebito della separazione possono comportare anche una domanda di risarcimento del danno.

In particolare, la causa civile di risarcimento verterà sui cd. illeciti endofamiliari  e potrà riguardare sia i danni patrimoniali ex art. 2043 c.c. sia quelli non patrimoniali ex art. 2059 c.c.

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