Cane e gatto in divorzio e separazione

Cane e gatto in divorzio e separazione

Una delle principali questioni su cui si discute nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio è relativa ai provvedimenti da adottarsi in ordine a cane e gatto in divorzio e separazione.

Occorre innanzitutto premettere che, com’è noto, nel nostro ordinamento manca una norma di riferimento che disciplini l’affidamento di un animale domestico in caso di separazione/divorzio dei coniugi o nell’ipotesi di conclusione della relazione dei conviventi.

D’altro canto, l’ordinamento riconosce una tutela tale da garantire un vero e proprio diritto soggettivo degli animali da compagnia (Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia L 04/11/2010 n°2010).

Come tali si intendono ai sensi dell’art. 3, I comma, lett. a) del richiamato  Regolamento (CE) n. 998/2003 del 26 maggio 2003:

 “gli animali delle specie elencate nell’allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà” .

Per chiarezza espositiva, il richiamato allegato I ricomprende nel proprio elenco cani, gatti, furetti, roditori, conigli domestici, invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili ed uccelli (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE).

In merito, l’art. 13 del TFUE (così come modificato nel 2007 dal Trattato di Lisbona) prevede che “gli animali sono esseri senzienti”.

Per quanto concerne l’ordinamento italiano, ad oggi nessuna norma specifica è stata prevista dal legislatore sul punto.

A colmare parzialmente questa carenza normativa è intervenuta la giurisprudenza, la quale ha ritenuto che gli animali non debbano essere considerati come semplici cose, bensì come esseri senzienti (Trib. di Milano, Decr. del 13 marzo 2013).

Partendo da tali basi, al fine di meglio chiarire quali siano le regole sull’affidamento degli animali dopo la separazione o il divorzio dei coniugi, è necessario distinguere tra procedura “consensuale/congiunta” e quella “giudiziale”.

Nella prima ipotesi, le Parti, sulla base di un accordo, definiscono i rapporti patrimoniali e le questioni relative all’affidamento e al mantenimento dei figli per il tempo successivo alla separazione/ divorzio.

In tali casi, l’Autorità Giudiziaria ha unicamente il compito di verificare la sussistenza dei presupposti dell’omologazione.

In mancanza di prole, invece, il Giudice dovrà controllare la compatibilità della convenzione rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico; compatibilità che attiene alla parte degli accordi avente ad oggetto questioni di natura economica e non.

Proprio in presenza di condizioni di separazione/divorzio concordate fra i coniugi, diversi tribunali sono soliti omologare l’accordo con cui i coniugi regolamentino le sorti dell’animale domestico d’affezione, ritenendo non contrastanti con l’ordine pubblico le previsioni di mantenimento e cura dell’animale nonché il rapporto di frequentazione con lo stesso (Trib. Modena, Sent. dell’8.01.2018; Trib. Como, Sent. del 3 febbraio 2016; Trib. Torino, Decr. del 10.3.2014).

Discorso diverso va invece affrontato per le separazioni ed i divorzi giudiziali, ovvero nei casi in cui le Parti, non riuscendo ad addivenire ad una conclusione bonaria, debbano rimettere la vicenda all’opportuna valutazione e decisione dell’Autorità Giudiziaria.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, in predetti casi il giudice della separazione o del divorzio non è tenuto ad esprimersi dell’assegnazione degli animali domestici, neanche ove gli venga formalizzata specifica richiesta dalle Parti (Trib. Milano, ord. del 2.3.2011).

Di contro, altra parte di giurisprudenza ha invece considerato opportuna una pronuncia del giudice della separazione o del divorzio relativamente all’assegnazione ad una delle Parti dell’animale convivente con la coppia ritenendo unico principio da seguire nell’affidamento il perseguimento del benessere dell’animale.

In particolare, sul punto appaiono particolarmente interessanti e degne di menzione due specifiche pronunce, entrambe del 2008.

La prima risulta essere stata pronunciata dal Tribunale di Foggia nell’ambito di un procedimento di separazione, ove veniva disposto l’affidamento del cane ad uno dei coniugi, prevedendo in favore dell’altro un diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata.

La seconda, invece, veniva pronunciata dal Tribunale di Cremona sempre in una causa di separazione, con cui veniva previsto l’affido condiviso del cane con obbligo di equa suddivisione delle spese per il suo mantenimento.

Entrambi i Tribunali sopra richiamati, in assenza di una norma di riferimento, hanno applicato, per analogia, la disciplina riservata ai figli minori.

In particolare, il Presidente del Tribunale di Foggia nel 2008, in sede di provvedimenti temporanei, affidava il cane al marito nonostante l’animale fosse formalmente registrato alla moglie.

Nello specifico, in detta ordinanza il Presidente affermava che “il giudice della separazione ben può disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l’animale d’affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l’obbligo di averne cura, e statuire a favore dell’altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno“.

In tutte le pronunce richiamate, l’interesse perseguito in via principale è stato esclusivamente quello materiale – spirituale – affettivo dell’animale.

Coerentemente con i principi di dette pronunce, si è altresì espresso il Tribunale di Roma (Trib. Roma, sent. n. 5322/2016).

Pertanto, alla luce di quanto già affermato, si ritiene plausibile un provvedimento che disciplini, nel complesso dei valori affettivi del minore, anche la sorte dell’animale domestico.

Infatti, nell’ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti dei figli, dovrebbe tenersi in considerazione il principio cardine del diritto di famiglia, il quale impone ai vari soggetti operanti di perseguire il preminente interesse del minore.

Tale concetto è riscontrabile anche nel diritto internazionale essendo previsto sia nella dichiarazione dei diritti del fanciullo (Dichiarazione di New York) del 1959 sia nella Convenzione dell’Onu del 1989.

Com’è noto, nel perseguire il supremo interesse del minore, è doveroso porre particolare attenzione tanto al soddisfacimento dei bisogni materiali del fanciullo, quanto alle esigenze affettive e di adeguata educazione dello stesso al fine di pervenire alla sua formazione etica, acquisizione di autonomia e responsabilità decisionale.

Non si può allora non ricordare come spesso tra il minore e l’animale venga a svilupparsi un saldo legame basato su un affetto incondizionato ed intimo, una vera e propria amicizia improntata sulla reciproca fiducia e fedeltà.

In molte circostanze l’animale domestico è anche un motivo di quotidiana crescita del minore, portando lo stesso ad una graduale responsabilizzazione.

Ne risulterebbe, pertanto, il perseguimento di un medesimo primario interesse del minore e dell’animale: il rimanere insieme.

D’altra parte, nell’ipotesi in cui non vi sia un minore, sarà opportuno prendere in considerazione l’intensità del rapporto dell’animale con i separandi.

Per maggiori informazioni su cane e gatto in divorzio e separazione: https://avvocatosolinas.it/contact/ o https://www.facebook.com/avv.solinas/.