Ambiente e animali in Costituzione

L’importanza dell’ambiente e degli animali è divenuta ormai indiscussa nell’ambito della normativa sovranazionale.

Punto di riferimento a riguardo è indubbiamente il TFUE, che riconosce all’art. 13 gli animali quali esseri senzienti e all’art. 191 definisce la politica ambientale europea con individuazione dei relativi obiettivi.

E’ molto importante anche la Carta di Nizza, il cui art. 37 riconosce che “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile“.

Dopo avere seguito il necessario iter procedurale, oggi anche l’Italia ha formalmente assunto una posizione di massima tutela nei confronti di ambiente e animali.

Infatti, con la Legge n. 1 dell’11.2.2022 (pubblicata in G.U. del 22.2.2022) sono state apportate significative modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione.

In particolare, in forza del terzo comma dell’art. 9 Cost. appena introdotto assume rilevanza costituzionale “la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

Invece, il legislatore ha competenza sulla tutela degli animali.

Quindi, la previsione costituzionale finalizzata all’attenzione verso i posteri riveste una particolare importanza nel dettato costituzionale.

Per di più, i commi 2 e 3 dell’art. 41 Cost. prevedono che “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

Sulla base di quanto detto, è evidente che siamo sicuramente testimoni di un importante sviluppo sociale e giuridico.

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