L'alienazione parentale: quando un genitore può essere nocivo
Alienazione parentale in Italia
Il principio cardine del diritto di famiglia è il superiore interesse del minore.
Il bambino, innanzitutto, ha diritto ad una crescita equilibrata e serena garantita dalla presenza di entrambi i genitori.
La nozione di bigenitorialità (o genitorialità condivisa) è riscontrabile nella maggior parte degli ordinamenti europei.
In particolare, risulta per la prima volta ufficialmente riconosciuta con la Convenzione sui diritti dei fanciulli, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la Legge 176 del 1991.
L’ordinamento italiano ha introdotto suddetto concetto con la legge n. 54 del 2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli” prevedendo mediante l’art. 337-ter c.c. che:
“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con I propri parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Tuttavia, sono numerosi i casi in cui tale basilare principio viene minato da uno dei due genitori.
In certi casi, le condotte ostruzionistiche messe in atto da uno dei genitori possono essere di estrema gravità dando luogo ad un fenomeno conosciuto come “sindrome da alienazione genitoriale” (PAS, Parental Alienation Syndrome) o, più appropriatamente, “alienazione genitoriale”.
In via del tutto sommaria, può dirsi che viene compiuta una violenza psicologica, un vero e proprio “lavaggio del cervello” al minore inducendogli una realtà fantasiosa atta a demolire la figura dell’altro genitore.
Secondo il Tribunale di Milano, infatti, l’alienazione parentale configurerebbe un comportamento illecito per la cui concretizzazione sarebbe “sufficiente la colpa o la radice anche patologica delle condotte medesime” (Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 9-11.03.2017).
È bene premettere che la Sindrome da alienazione parentale non risulta unanimamente riconosciuta dalla scienza medica.
Da ciò ne consegue un contrastante riconoscimento anche in ambito giuridico.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato che gli esperti che sostengono la predetta sindrome non fanno altro che distorcere la scienza medica ufficiale (Cass. 13274/2019).
L’alienazione parentale è stata anche scardinata dalla Suprema Corte più recentemente con la Sent. 1321/2021.
Non solo.
La Sindrome da Alienazione Parentale ha trovato anche la più recente censura nelle sette pagine depositate il 15.3.2021 da parte della Procura Generale della Cassazione, Dott.ssa Francesca Ceroni.
D’altra parte, pur in mancanza di un’approvazione ufficiale di questo disturbo all’interno delle principali classificazioni mediche internazionali (in particolare, nella DSM-V (Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders)), negli ultimi anni la PAS ha cominciato ad ottenere progressivamente maggior credito scientifico tanto da essere inclusa dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (la Sinpia) tra le possibili forme di abuso psicologico nei confronti del minore.
La prima descrizione del fenomeno fu compiuto nel 1985 dallo psichiatra statunitense Richard Gardner (GARDNER, Recent trendy in divorce and custode litigation, Academy Forum. A publication of the American Academy of Psychoanalysis, 1985).
Quest’ultimo sosteneva che:
“la manifestazione principale della PAS consiste nel rifiuto immotivato del figlio a mantenere i rapporti con il genitore non affidatario, rifiuto accompagnato da una forte e non giustificata campagna di denigrazione.
Tale campagna di denigrazione è il risultato di una programmazione diretta e indiretta del genitore alienante e del contributo attivo del bambino” (GARDNER, 2001).
In Italia si iniziò a trattare la tematica nel decennio successivo con il Prof. Avv. Guglielmo Gulotta secondo cui:
“Questa sindrome può essere definita come il comportamento di uno di uno o più figli che nel contesto del conflitto intergenitoriale diventa ipercritico e denigratore nei confronti di uno dei genitori perchè l’altro lo ha influenzato in questo senso indottrinandolo adeguatamente.
Alcuni auturi (Clawar, Riwlin,1991) parlano anche di bambini programmati o ai quali è stato fatto il lavaggio del cervello (brainwashed children)” (GULOTTA, Quaderno 4 del Centro Nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e l’adolescenza – Istituto degli innocenti di Firenze).
Al giorno d’oggi la PAS si presenta come un grave problema sociale e di salute pubblica coinvolgendo ogni anno migliaia di persone.
Il 24 marzo 2017, nell’ambito di un convegno scientifico tenutosi presso l’Università di Genova, è emerso come le vittime della PAS, oltre ai bambini, siano i padri nell’80% dei casi e per il 20% le madri (Prof. Camerini).
Da ciò si evince che qualora il fenomeno non venga individuato e contrastato nelle sue fasi primordiali le probabilità di risoluzione della problematica diminuiscono notevolmente.
Per riuscire a decifrare quanto prima la problematica in esame, la letteruatura scientifico-psicologica (Dott. Richard Gardner), all’esito di numerose osservazioni dell’interazione dei bambini con il genitore rifiutato, ha individuato quelli che vengono chiamati gli otto sintomi primari della sindrome:
- Forte e ingiustificato ASTIO dei figli verso un genitore;
- GIUSTIFICAZIONI infondate e illogiche da parte dei figli per la denigrazione del genitore;
- Nessuna AMBIVALENZA dei genitori;
- I figli fanno propri i pensieri negativi del genitore alienante: cd. INDIPENDENZA DEL PENSATORE;
- Il Genitore alienante trova sempre e comunque il SOSTEGNO del figlio;
- Assenza di senso di PIETA’ o di COLPA;
- Contesti ESPRESSIVI estranei;
- Odio e ostilità sono ESTESE alla famiglia e agli amici del genitore alienato.
Proprio sulla base di quanto fino ad ora esposto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in ordine alla sindrome di alienazione genitoriale.
In particolare, la Corte di Cassazione nel 2016 escludeva la propria competenza in ordine alla validità delle teorie scientifiche sulla Pas prevedendola, al contrario, per quel che concerneva le ragioni dell’ostinato rifiuto di una figlia verso il padre per tutelare in maniera effettiva e concreta il diritto del minore sia alla bigenitorialità sia ad una sana crescita equilibrate (Cass. sent. 6919/2016).
Nella stessa pronuncia la Suprema Corte sottolineava l’importanza del requisito dell’idoneità genitoriale relativo alla capacità di garantire la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore.
In questo senso, secondo la Corte il genitore che vive un rapporto simbiotico coi figli ha il dovere di agire attivamente al fine di preservare il rapporto parentale dell’altro con il figlio (Cass. Sent. 22744/2017).
Fondamentale, pertanto, risulta essere un reciproco comportamento attivo dei genitori finalizzato a mantenere (e, se possibile, coltivare) i rapporti del minore con l’altro genitore.
In questa prospettiva, sono individuabili diversi possibili rimedi per contrastare la PAS.
In primis, come già emerso precedentemente, si ritiene necessario un piano di intervento immediato finalizzato a far cessare quanto prima i “sintomi” dell’alienazione genitoriale che sia fondato sui suggerimenti provenienti dal mondo “psi”.
Un celebre studio di Gardner dimostrò che ove vennero presi drastici provvedimenti (inversione dell’affido o limitazione della frequentazione del genitore alienante) fu riscontrata l’attenuazione dei disturbi psicologici nel 100% dei casi.
Al contrario, peggioramenti si registrarono nel 90% dei casi ove non si attuò nessuna misura (“V. Vezzetti, Il figlio di genitori separati, in Pediatria preventiva e sociale, 3-4, p.6”).
In questo senso si può citare la pronuncia del Tribunale di Bergamo, il quale optava per un inversione della residenza del minore a seguito del “conclamato ostruzionismo ai rapporti tra il bambino e il padre e per l’assenza nei riguardi dell’uomo di elementi che possano far dubitare della sua capacità di far mantenere al figlio rapporti regolari con la madre” (Trib. Bergamo, I sez. civ., sent. n. 3101/2016).
In conformità, rilevanti richiami devono essere compiuti nei riguardi della soluzione individuata con decisione del 23/29 luglio 2015 del Tribunale di Cosenza con cui veniva previsto l’affido superesclusivo in favore del genitore alienato (Trib. Cosenza n. n. 778/2015).
In predetta sede veniva, inoltre, previsto dall’Autorità giudiziaria un collocamento provvisorio semestrale dei piccoli presso una struttura specializzata per permettere loro l’emancipazione dalla dipendenza psicologica del genitore alienante potendo, così, riacquisire gradualmente indipendenza di pensiero e riavvicinarsi al genitore alienato, riscoprendo e facendo riaffiorare i sentimenti sopiti per lui.
Opposto, invece, l’orientamento del Tribunale di Trani che, pur ammettendo la condotta alienante del padre (il rifiuto dei minori verso la madre era “arricchito dal disgusto e dalla violenza verbale”), tenuto conto delle particolari circostanze dello specifico nucleo familiare, divideva i fratelli, affidando i maschi al padre (il quale “si assumerà tutte le responsabilità morali per il danno arrecato ai propri figli”) e la femmina alla madre, nonostante “il danno arrecato” dal padre ai propri figli (Trib. Trani, ordinanza n. 5149/2016).
Un ulteriore orientamento giurisprudenziale, per l’eventualità del persistere nelle condotte alienanti, ha invece previsto un provvedimento futuro di natura sanzionatoria nei riguardi del genitore alienante.
La Corte d’appello di Firenze, con decisione del 13 febbraio 2009 (su http://www.dibattitopubbl.uco7.com), prevedeva per i genitori un percorso di mediazione familiare volto al dialogo costruttivo sulle questioni relative al minore.
Inoltre, veniva demandato ai Servizi sociali territorialmente competenti l’onere di vigilare sull’attuazione delle modalità di frequentazione padre-figlia stabilite prendendo le opportune iniziative di carattere conciliativo e persuasivo e riferendo al tribunale ai fini dell’eventuale emissione di provvedimenti coercitivi da parte del medesimo giudice.
Sotto un profilo processuale, uno strumento efficace è rinvenibile nel ricorso all’articolo 709-ter c.p.c. finalizzato ad ottenere dei provvedimenti giudiziali immediati in ordine all’affidamento e all’allocazione del minore in caso di gravi violazioni delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale o dell’affidamento.
In diverse situazioni, l’autorità giudiziaria ha applicato le misure dell’ammonizione e dell’ammenda di cui all’art. 709-ter c.p.c come nel caso del Tribunale di Roma del 24 giugno 2014 e del precedente caso del Tribunale di Messina del 25 Aprile 2007.
Recentemente, sempre il Tribunale di Roma si è espresso su questo tipo di controversia condannando una donna ad un risarcimento di 30.000 euro per avere messo in atto «una condotta genitoriale volta a ostacolare il funzionamento dell’affidamento condiviso con gli atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna» (Trib. Roma, sent. n. 18799/2016).
In conclusione, non possono non ricordarsi tre importantissime pronunce delle Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Piazzi vs. Italia, CEDU 2.11.2010, ricorso n. 36168/09; Santilli vs. Italia, CEDU 17.12.2013, ricorso n. 51930/2010; Manuello e Nevi vs. Italia, CEDU 25.1.2015, ricorso n. 107/2010).
Tutti i procedimenti, infatti, si concludevano con la condanna dello Stato italiano per violazione dell’art. 8 CEDU a causa della lunghezza delle procedure e dell’inefficacia delle misure adottate per ripristinare i rispettivi rapporti tra i minori e i ricorrenti che erano stati messi nell’impossibilità di incontrare i figli/nipoti a causa delle condotte ostruzionistiche poste in atto dall’altro genitore.
Il concreto problema è l’effettiva capacità di riconoscere la sindrome nel più ristretto arco temporale permettendo ai vari soggetti interessati (Autorità giudiziaria, avvocati, assistenti sociali, psicoloci, psicoterapeuti, ecc.) un celere intervento multidisciplinare studiato per il singolo caso e concretizzato a mezzo del confronto delle diverse professionalità al fine di colmare, in breve tempo, le criticità esistenti.
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